IL TRIBUNALE

    A scioglimento della riserva, osserva e dispone quanto segue.
    Parte  opponente  chiede la revoca della ordinanza 26 giugno 2001
con  la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c.,
era stata concessa la provvisoria esecuzione.
    Il dato normativo pare escludere la suddetta possibilita' laddove
dichiara  l'ordinanza  in  parola  "non  impugnabile"  (cfr. art. 648
c.p.c.  in  relazione  al  disposto  di cui all'art. 177 comma 2 n. 2
c.p.c.).
    Tale  conclusione  sospetta  di incostituzionalita' la richiamata
normativa, sulla base delle considerazioni che seguono.
    Lo  strumento  anticipatorio  di condanna di cui all'art. 186-ter
c.p.c.  di recente introduzione consente che il soggetto ingiunto del
pagamento  possa  ottenere  - dallo stesso giudice che ha pronunciato
l'ordinanza - la revoca della stessa.
    L'indicata  differenza di trattamento tra il soggetto ingiunto ex
art. 648   c.p.c.   e   quello   destinatario   dell'ordine   di  cui
all'art. 186-ter c.p.c. - in punto di revocabilita' del provvedimento
in  oggetto  - non appare giustificata da alcuna ragione di giuridica
differenziazione dei predetti istituti.
    Marginali  e  assolutamente  ininfluenti (al fine di giustificare
una  differenza  di  disciplina sul punto) appaiono le particolarita'
dello   strumento   di   cui   all'art. 186-ter  c.p.c.  rispetto  al
procedimento  ingiunzionale  di  cui  agli  artt. 633 ss. c.p.c.: per
quanto  concerne  gli  elementi  di  documentazione  del credito sono
escluse le ipotesi di cui agli artt. 633 nn. 2 e 3, 635 e 636 c.p.c.;
per  quanto  riguarda  il  momento  processuale  di proponibilita' la
domanda  ex  art. 186-ter,  la  stessa  puo'  essere proposta sino al
momento di precisazione delle conclusioni.
    Trattasi   in  entrambi  i  casi  di  provvedimenti  sommari  con
attitudine al giudicato.
    Orbene,  le caratteristiche similari (per non dire identiche) dei
due  procedimenti non giustificano un differente trattamento in punto
di   revocabilita'   del  provvedimento  dichiarato  provvisoriamente
esecutivo: va ravvisata una disparita' di trattamento tra il soggetto
colpito  da ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 648 c.p.c.
ed  il  soggetto destinatario di ordine di pagamento provvisoriamente
esecutivo ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c.
    Il   primo  non  potra'  ottenere  la  revoca  della  provvisoria
esecuzione  (foriera  di  conseguenze  potenzialmente  devastanti  se
ragione di iscrizione ipotecaria ex art. 655 c.p.c.) altro che con la
eventuale  revoca  -  con  la  sentenza  conclusiva  del  giudizio di
opposizione - del decreto ingiuntivo; il secondo potra' invece fruire
della  possibilita'  di  revoca  immediata  della  ordinanza  di  cui
all'art. 186-ter   (in   tal  modo  travolgendo  a  monte  lo  stesso
provvedimento che si era dichiarato provvisoriamente esecutivo).
    Appare  evidente  la violazione dei dettati costituzionali di cui
agli artt. 3 e 24.
    La  questione,  in base alle superiori considerazioni, appare non
manifestamente infondata.
    La rilevanza della stessa discende dalla giuridica impossibilita'
-  per l'opponente ingiunto - di ottenere la revoca della provvisoria
esecuzione concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.