IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva, osserva e dispone quanto segue. Parte opponente chiede la revoca della ordinanza 26 giugno 2001 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c., era stata concessa la provvisoria esecuzione. Il dato normativo pare escludere la suddetta possibilita' laddove dichiara l'ordinanza in parola "non impugnabile" (cfr. art. 648 c.p.c. in relazione al disposto di cui all'art. 177 comma 2 n. 2 c.p.c.). Tale conclusione sospetta di incostituzionalita' la richiamata normativa, sulla base delle considerazioni che seguono. Lo strumento anticipatorio di condanna di cui all'art. 186-ter c.p.c. di recente introduzione consente che il soggetto ingiunto del pagamento possa ottenere - dallo stesso giudice che ha pronunciato l'ordinanza - la revoca della stessa. L'indicata differenza di trattamento tra il soggetto ingiunto ex art. 648 c.p.c. e quello destinatario dell'ordine di cui all'art. 186-ter c.p.c. - in punto di revocabilita' del provvedimento in oggetto - non appare giustificata da alcuna ragione di giuridica differenziazione dei predetti istituti. Marginali e assolutamente ininfluenti (al fine di giustificare una differenza di disciplina sul punto) appaiono le particolarita' dello strumento di cui all'art. 186-ter c.p.c. rispetto al procedimento ingiunzionale di cui agli artt. 633 ss. c.p.c.: per quanto concerne gli elementi di documentazione del credito sono escluse le ipotesi di cui agli artt. 633 nn. 2 e 3, 635 e 636 c.p.c.; per quanto riguarda il momento processuale di proponibilita' la domanda ex art. 186-ter, la stessa puo' essere proposta sino al momento di precisazione delle conclusioni. Trattasi in entrambi i casi di provvedimenti sommari con attitudine al giudicato. Orbene, le caratteristiche similari (per non dire identiche) dei due procedimenti non giustificano un differente trattamento in punto di revocabilita' del provvedimento dichiarato provvisoriamente esecutivo: va ravvisata una disparita' di trattamento tra il soggetto colpito da ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 648 c.p.c. ed il soggetto destinatario di ordine di pagamento provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. Il primo non potra' ottenere la revoca della provvisoria esecuzione (foriera di conseguenze potenzialmente devastanti se ragione di iscrizione ipotecaria ex art. 655 c.p.c.) altro che con la eventuale revoca - con la sentenza conclusiva del giudizio di opposizione - del decreto ingiuntivo; il secondo potra' invece fruire della possibilita' di revoca immediata della ordinanza di cui all'art. 186-ter (in tal modo travolgendo a monte lo stesso provvedimento che si era dichiarato provvisoriamente esecutivo). Appare evidente la violazione dei dettati costituzionali di cui agli artt. 3 e 24. La questione, in base alle superiori considerazioni, appare non manifestamente infondata. La rilevanza della stessa discende dalla giuridica impossibilita' - per l'opponente ingiunto - di ottenere la revoca della provvisoria esecuzione concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c.